(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del
                          28 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

La seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

    1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in
attuazione  della legislazione statale vigente, individua e favorisce
le  iniziative  per la promozione, la salvaguardia dei beni culturali
ed ambientali della Campania e la utilizzazione di tale patrimonio al
fine   di   assicurare  lo  sviluppo  degli  studi  e  della  ricerca
scientifica ed il diritto alla cultura di tutta la comunita'.
    2.  La  Regione,  anche in concorso con gli enti locali e con gli
altri  soggetti titolari dei musei riconosciuti al sensi dell'Art. 4,
ne  promuove  e  favorisce  l'istituzione,  la  valorizzazione  e  la
fruizione al fine di:
      a) conoscere,  conservare, esporre e valorizzare le raccolte di
interesse     artistico,    storico,    scientifico,    archeologico,
demoetnoantropologico  e naturalistico, appartenenti agli enti locali
o di interesse locale;
      b) provvedere    ad   interventi   diretti   di   salvaguardia,
conservazione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  pertinenti al
proprio territorio, assicurandone la pubblica fruizione;
      c) promuovere  ricerche,  itinerari  e  attivita' informative e
didattiche,   anche   con   l'apporto   delle  soprintendenze,  delle
universita',   degli  enti  di  ricerca,  delle  associazioni,  delle
organizzazioni  di volontariato o dei privati presenti sul territorio
regionale, al fine di consentire la conoscenza dell'intero patrimonio
culturale regionale.