(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individua e favorisce le iniziative per la promozione, la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali della Campania e la utilizzazione di tale patrimonio al fine di assicurare lo sviluppo degli studi e della ricerca scientifica ed il diritto alla cultura di tutta la comunita'. 2. La Regione, anche in concorso con gli enti locali e con gli altri soggetti titolari dei musei riconosciuti al sensi dell'Art. 4, ne promuove e favorisce l'istituzione, la valorizzazione e la fruizione al fine di: a) conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli enti locali o di interesse locale; b) provvedere ad interventi diretti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio, assicurandone la pubblica fruizione; c) promuovere ricerche, itinerari e attivita' informative e didattiche, anche con l'apporto delle soprintendenze, delle universita', degli enti di ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale, al fine di consentire la conoscenza dell'intero patrimonio culturale regionale.